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Norme e obblighi

European Accessibility Act: il sito della tua attività è obbligato?

30 settembre 2026 · 12 minuti di lettura · Redazione Sito Prime

Dipende da che cosa fa il tuo sito e da quanto è grande l'attività. Dal 28 giugno 2025 l'European Accessibility Act, in Italia il D.Lgs. 82/2022, chiede che siano accessibili i servizi di commercio elettronico: i siti dove si compra online. Sono escluse le microimprese: meno di 10 persone e fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro. Il sito vetrina, dove non si compra, non rientra.

In breve

  • Prenotazioni con caparra e asporto pagato online somigliano molto al commercio elettronico: se li hai, chiedi al tuo consulente.
  • Per la soglia della microimpresa non si contano le teste ma le unità lavorative-anno: part-time e stagionali valgono una frazione.
  • Chi è obbligato e non si adegua rischia da 5.000 a 40.000 euro; vigila AgID, che prima chiede di correggere.
  • Anche se sei escluso conviene: testi leggibili, buon contrasto, tasti grandi e moduli chiari servono a tutti i clienti.
In questo articolo
  1. Che cos'è l'European Accessibility Act, e da quando vale
  2. Quali servizi riguarda
  3. Vetrina, prenotazioni, negozio online: dove passa la linea
  4. Le microimprese sono escluse: come capire se lo sei
  5. Se sei obbligato: che cosa chiede la legge e chi controlla
  6. EN 301 549 e WCAG, in parole semplici
  7. Anche se sei escluso, conviene: sei cose da chiedere al web designer
  8. Prima di rifare il sito

Che cos'è l'European Accessibility Act, e da quando vale

L'European Accessibility Act è la direttiva (UE) 2019/882 del 17 aprile 2019. Fissa requisiti di accessibilità uguali in tutta l'Unione per un elenco preciso di prodotti e servizi, perché una persona con disabilità possa usarli come chiunque altro. L'Italia l'ha recepita con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

Il decreto è in vigore dal 16 luglio 2022, ma i suoi obblighi hanno effetto dal 28 giugno 2025 (art. 25, comma 1). Da quel giorno i servizi dell'elenco devono essere accessibili. Le proroghe previste, di regola, non spostano la data per il sito di un negozio online: fino al 28 giugno 2030 si possono continuare a usare i prodotti già in uso prima, che per le linee guida AgID sono gli apparecchi elencati dal decreto, come computer e terminali di pagamento; e i contratti di servizio conclusi prima del 28 giugno 2025 possono restare invariati fino alla scadenza, per non più di cinque anni.

In Italia c'era già una legge sull'accessibilità, la Legge 4/2004, detta legge Stanca. Resta in vigore, ma riguarda soprattutto la pubblica amministrazione e, fra i privati, chi offre servizi al pubblico con siti o app e ha un fatturato medio oltre i 500 milioni di euro negli ultimi tre anni (art. 3, comma 1-bis). Se non correggono le violazioni entro il termine fissato, AgID può applicare loro una sanzione fino al 5 per cento del fatturato (art. 9, comma 1-bis).

Una riga della stessa legge merita attenzione anche da chi è piccolo: si applica pure a chi usufruisce di contributi pubblici o agevolazioni per erogare i propri servizi tramite sistemi informativi o internet (art. 3, comma 1). Fin dove arrivi questa regola, la legge non lo precisa: se per il tuo servizio online usufruisci di contributi pubblici, per esempio da un bando, chiedi a chi ti ha seguito nella domanda se ti riguarda.

Quali servizi riguarda

Il decreto non parla dei siti web in generale. Elenca i servizi che devono essere accessibili (art. 1, comma 3):

  • commercio elettronico: siti e app dove il consumatore conclude un contratto, cioè compra un prodotto o un servizio;
  • servizi bancari per i consumatori: conti, pagamenti, credito, moneta elettronica;
  • trasporto passeggeri in aereo, autobus, treno e nave: siti, app, biglietti elettronici e informazioni di viaggio;
  • comunicazioni elettroniche, come telefonia e internet, e i servizi che danno accesso ai media audiovisivi;
  • libri elettronici e i programmi dedicati per leggerli.

Vetrina, prenotazioni, negozio online: dove passa la linea

Per una piccola attività la voce che conta è la prima. Il decreto definisce i servizi di commercio elettronico come quelli forniti tramite siti web e app, per via elettronica, su richiesta individuale di un consumatore, «al fine di concludere un contratto di consumo» (art. 2, comma 1, lettera hh). La direttiva precisa che l'obbligo vale per la vendita online di qualsiasi prodotto o servizio (considerando 43).

Contano solo i servizi rivolti ai consumatori. Le linee guida di AgID del marzo 2026 escludono quelli riservati a imprese e professionisti; ma se lo stesso negozio online vende sia ai privati sia alle aziende, per AgID deve essere accessibile per intero.

La domanda giusta non è «ho un sito?», ma «sul mio sito il cliente conclude un contratto?». Tre casi tipici aiutano a capire.

Il sito vetrina. Presenta l'attività: che cosa fai, gli orari, dove sei, le foto, un tasto per chiamare o per scrivere su WhatsApp. Sul sito non si compra niente e non si conclude nessun contratto: stando alla definizione, non è un servizio di commercio elettronico. Vale per la bottega che mostra i marchi che porta come per il sito vetrina di un professionista.

Il negozio online. Carrello, pagamento, conferma dell'ordine: è il caso pieno. Il negozio che vende anche sul sito, la pasticceria che spedisce le colombe a Pasqua, l'enoteca con le casse da ordinare: se l'attività non è una microimpresa, quel servizio deve rispettare i requisiti dal 28 giugno 2025.

Prenotazioni e ordini. Qui serve attenzione. Il ristorante che prende ordini d'asporto e li fa pagare sul sito, o l'hotel con un sistema che conferma la camera e incassa la caparra, concludono contratti online: somigliano molto al commercio elettronico. Una richiesta che arriva a te («avete una doppia dal 3 al 7 agosto?», «c'è un tavolo per quattro sabato?») e a cui rispondi tu, invece, è un contatto: il contratto lo chiudete dopo, fra voi.

In mezzo ci sono casi che la norma non nomina, come la prenotazione del tavolo confermata in automatico, senza nessun pagamento. Una risposta ufficiale per ognuno non c'è: se non sei una microimpresa e il tuo sito funziona così, fai guardare il tuo caso a un consulente.

Le microimprese sono escluse: come capire se lo sei

Il decreto è netto: «Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità» (art. 3, comma 3). E l'articolo sulle sanzioni fa salvi, espressamente, i casi di esenzione (art. 24, comma 1).

Microimpresa vuol dire un'impresa che occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 2, comma 1, lettera bb). Le persone devono essere meno di dieci; fra le due cifre, invece, basta che una stia entro i 2 milioni.

Come si contano le persone? Il decreto italiano non lo dice; la direttiva rimanda ai criteri europei della Raccomandazione 2003/361/CE (considerando 53). Lì non si contano le teste, ma le unità lavorative-anno: chi lavora a tempo pieno tutto l'anno vale uno, chi lavora part-time o per la stagione vale una frazione. Entrano nel conto anche il titolare e i soci che lavorano stabilmente nell'impresa; gli apprendisti no.

Un esempio: un albergo aperto sei mesi, con quattordici persone, titolare compreso, a tempo pieno solo per la stagione, conta sette unità, non quattordici. Se invece la tua impresa ne controlla un'altra, o è controllata o partecipata da un'altra, i numeri si sommano, in tutto o in parte: è un conto da fare con il commercialista.

Essere esclusi non vuol dire che l'accessibilità non conti. La direttiva stessa incoraggia le microimprese a offrire servizi accessibili (considerando 72); e se l'attività cresce e supera la soglia, l'obbligo arriva. Meglio trovarsi con un sito già pronto.

Se sei obbligato: che cosa chiede la legge e chi controlla

Il servizio deve rispettare i requisiti delle sezioni III e IV dell'allegato I del decreto. In sostanza il sito deve essere percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido. Per il commercio elettronico si aggiungono requisiti specifici: identificazione, sicurezza e pagamento accessibili, e le informazioni sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi venduti, quando chi ne è responsabile, per esempio il produttore, le fornisce.

Chi fornisce il servizio deve anche spiegare, per iscritto e a voce, come soddisfa i requisiti, e tenere queste informazioni finché il servizio è attivo (art. 12, comma 2). Se un requisito imponesse un onere sproporzionato, o snaturasse il servizio, si può non applicarlo; ma la valutazione va documentata e conservata per almeno cinque anni, chi se ne avvale deve informarne l'autorità di vigilanza, e quella sull'onere sproporzionato va rifatta almeno ogni cinque anni (art. 13).

Restano fuori, fra l'altro, i contenuti di terzi che non paghi, non sviluppi e non controlli, e le mappe online, a condizione che, per quelle che servono a orientarsi, le informazioni essenziali siano date anche in forma digitale accessibile (art. 1, comma 5). Per la cartina che mostra dove sei, quindi, scrivi l'indirizzo anche per esteso, come testo: quello lo legge chiunque, anche un lettore di schermo.

A vigilare sui servizi è AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale (art. 21). Esamina i reclami degli utenti e, se trova una non conformità, chiede di correggerla entro un termine; se il fornitore non lo fa, può imporgli di oscurare il servizio non conforme. Le sue linee guida sull'accessibilità dei servizi sono del 4 marzo 2026; il regolamento su verifiche e sanzioni è stato pubblicato a maggio 2026 e, spiega AgID, preferisce una soluzione concordata: se trova barriere chiede chiarimenti e adeguamenti, e si passa alle sanzioni solo se il fornitore non si adegua nei termini.

Le sanzioni sono nell'articolo 24: da 5.000 a 40.000 euro per chi non rispetta i requisiti o gli obblighi del fornitore, tenendo conto dell'entità della non conformità, del numero di servizi non conformi e degli utenti coinvolti (comma 1); da 2.500 a 30.000 euro per chi non esegue le correzioni chieste dall'autorità (comma 2) e per chi non collabora, per esempio non consegnando la valutazione sull'onere sproporzionato quando gli viene chiesta (comma 3).

EN 301 549 e WCAG, in parole semplici

La legge dice che cosa ottenere; lo standard tecnico dice come verificarlo. Il riferimento è la norma europea EN 301 549, che per le pagine web riprende le WCAG, le linee guida pubblicate dal W3C, il consorzio che scrive gli standard del web.

Le WCAG partono da quattro principi: il contenuto deve essere percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido, cioè leggibile anche dalle tecnologie assistive, come i lettori di schermo. Da questi principi scendono criteri che si controllano uno per uno, su tre livelli: A, AA e AAA. Per AgID, un servizio conforme rispetta almeno tutti i criteri di livello A e AA.

Le linee guida AgID di marzo 2026 si riferiscono alla EN 301 549 v3.2.1 e alle WCAG 2.1. Il 24 agosto 2026 è stata adottata la versione 4.1.1 della norma, preparata per la direttiva e allineata alle WCAG 2.2: darà la presunzione di conformità solo quando sarà citata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e a fine settembre 2026 non risulta ancora citata. Se oggi fai rifare un sito che vende, chiedi che il riferimento siano le WCAG 2.2, livello AA.

Anche se sei escluso, conviene: sei cose da chiedere al web designer

Un sito accessibile è più comodo per tutti. Pensa al cliente di ottant'anni che allarga il testo con due dita, a chi è ipovedente e ascolta la pagina con il lettore di schermo, a chi ha lasciato gli occhiali a casa, a chi apre il sito in spiaggia con il sole dritto sullo schermo. Ecco sei accorgimenti concreti, ognuno col suo criterio WCAG: puoi chiederli per nome.

  • Testo che si legge anche al sole. Contrasto di almeno 4,5 a 1 fra testo e sfondo, 3 a 1 per i testi grandi (criterio 1.4.3). Il grigio chiaro su bianco, all'aperto, sparisce.
  • Testo che si ingrandisce senza rompere la pagina. Deve reggere l'ingrandimento al 200 per cento (1.4.4) e stare in uno schermo stretto senza scorrere di lato (1.4.10). Chi ingrandisce non deve perdere il tasto per chiamarti.
  • Menù e listini scritti, non fotografati. Il menù in foto o nel PDF scansionato non si ingrandisce bene e il lettore di schermo non lo legge: le WCAG chiedono testo vero al posto delle immagini di testo (1.4.5). Alle foto che contano, come la camera o il piatto del giorno, serve una descrizione alternativa (1.1.1).
  • Moduli con etichette chiare. Ogni campo del modulo d'ordine o di prenotazione ha il suo nome visibile (3.3.2) e, se manca un dato, il messaggio dice quale (3.3.1). Una scritta rossa «Errore» e basta non aiuta nessuno.
  • Tutto usabile anche senza mouse. Menu, pulsanti e moduli devono funzionare da tastiera (2.1.1), e si deve vedere in ogni momento su quale pulsante o campo ci si trova (2.4.7). È così che naviga chi usa un lettore di schermo o fatica a usare le mani.
  • Mai solo il colore. Se nel calendario dell'albergo i giorni pieni sono rossi, o nel negozio le taglie finite sono in grigio, scrivilo anche a parole (1.4.1): non tutti distinguono i colori.

Prima di rifare il sito

Sono scelte da fare mentre il sito si costruisce: rimediare dopo, pagina per pagina, è più faticoso. E nessuna norma dice che basti aggiungere un plugin: i requisiti riguardano il sito stesso, i suoi testi e i suoi moduli.

I siti che prepariamo noi sono siti vetrina: niente carrello e niente pagamenti online, chi vuole ordinare o prenotare ti scrive o ti chiama, e la conferma la dai tu. Sul tuo dominio non usano cookie di profilazione, banner né tracker: chi apre la pagina non deve chiudere niente prima di leggerla. Per il tuo caso specifico, soprattutto se vendi online e sei vicino alle soglie, il riferimento resta il tuo consulente.

Fonti 8 documenti, controllati il 30 settembre 2026

Domande frequenti

Ho una pizzeria con sei dipendenti e prendo ordini online: devo adeguarmi?
Se il fatturato annuo o il totale di bilancio non supera i 2 milioni di euro e restate sotto le dieci unità lavorative-anno, contando anche te e i soci che lavorano in pizzeria, sei una microimpresa e il decreto ti esenta (art. 3, comma 3). Se cresci e superi la soglia, l'obbligo scatta. Un menù leggibile e un modulo d'ordine semplice, comunque, servono anche ai tuoi clienti di sempre.
Il periodo transitorio fino al 2030 vale per il mio negozio online?
Di regola no. Fino al 28 giugno 2030 si possono continuare a usare i prodotti che si usavano già prima, e per le linee guida AgID sono gli apparecchi elencati dal decreto, come computer e terminali di pagamento. I contratti di servizio conclusi prima del 28 giugno 2025 possono restare invariati fino alla scadenza, ma non oltre il 28 giugno 2030 (art. 25, comma 1). Per un negozio online che vende oggi, quindi, i requisiti valgono dal 28 giugno 2025.
Vendo solo ad aziende e professionisti: vale anche per me?
Il decreto riguarda i servizi forniti ai consumatori, e le linee guida AgID escludono quelli riservati a imprese e professionisti. Se però il tuo sito vende anche ai privati, anche solo in parte, per AgID deve essere accessibile per intero.
Chi controlla, e che cosa succede se il mio negozio online non è accessibile?
Controlla AgID, anche a partire dai reclami degli utenti. Prima chiede di correggere entro un termine; se non lo fai, può imporre di oscurare il servizio non conforme. Le sanzioni vanno da 5.000 a 40.000 euro per chi non rispetta requisiti e obblighi, e da 2.500 a 30.000 euro per chi non esegue le correzioni chieste (art. 21 e art. 24). Le microimprese sono esentate.
Basta installare un plugin per l'accessibilità?
Nessuna norma lo dice. Il decreto chiede che il servizio rispetti i requisiti, e la verifica si fa sui criteri delle WCAG e della EN 301 549, sul sito vero: un campo senza etichetta o un menù in fotografia restano lì anche con un pulsante in più. Se qualcuno ti promette la conformità con una riga di codice, chiedigli per iscritto quali criteri verifica e come.

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